Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:
Art. 96-bis.
(Disposizioni urgenti a sostegno della salute mentale)
1. All'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Il contributo è stabilito nel limite massimo di 1.500 euro a persona, e nel limite complessivo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023».
2. Agli oneri derivanti da quanto disposto dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3.