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Legislatura XIX

Proposta emendativa 93.018.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
93.018.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Incremento del personale e delle indennità per il personale del Servizio sanitario nazionale)

  1. Per far fronte alla carenza del personale della dirigenza medica e del personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché ai fini dell'aumento delle indennità dello stesso personale, il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Alla ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
  2. Una quota dell'incremento di cui al comma 1, pari a 350 milioni di euro a decorrere dal 2023, è destinata al riconoscimento e alla valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dagli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, a maggiore integrazione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 409, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, così come definita in sede di contrattazione collettiva nazionale.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, calcolati in 700 milioni di euro l'anno, che ne costituiscono tetto di spesa, a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

   a) per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;

   b) per quanto attiene alla somma di 300 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.