Dopo l'articolo 97 è inserito il seguente:
Art. 97-bis.
(Interventi infrastrutturali a favore di strutture sanitarie ospedaliere del basso Lazio)
1. Al fine di provvedere ad interventi infrastrutturali dei presìdi ospedalieri e delle strutture sanitarie pubbliche delle aziende ospedaliere delle province di Latina e di Frosinone, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento degli interventi edilizi di cui al comma 1 e per l'erogazione dei relativi contributi.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7.