Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:
Art. 92-bis.
(Ampliamento presidi ospedalieri)
1. Al fine di garantire l'ampliamento e il rafforzamento degli attuali presidi e strutture ospedaliere pubbliche al servizio del basso Lazio, di finanziare le relative spese tecniche, di costruzione e di progettazione, e di evitare che la carenza di spazi adeguati possa compromettere la capacità di risposta dei servizi sanitari locali, con conseguente sospensione o differimento dell'erogazione delle prestazioni sanitarie ordinarie, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.