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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.16.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
9.16.

  Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti:

  9-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

   «7-quater. Le disposizioni di cui di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano all'energia immessa in rete da:

   a) impianti nella titolarità di enti pubblici, scuole, strutture sanitarie;

   b) impianti delle imprese agricole, qualora la produzione dell'energia elettrica si configura come attività connessa all'attività agricola.».

  9-ter. Ai fini di cui al comma 9-bis, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce limite massimo di spesa, in ordine all'accesso alle agevolazioni di cui al medesimo comma 9-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 9-bis, anche ai fini del rispetto del limite massimo di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.