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Legislatura XIX

Proposta emendativa 87.08.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
87.08.
approvato

  Dopo l'articolo 87, inserire il seguente:

Art. 87-bis.
(Gestione Funivia Savona-San Giuseppe)

  1. All'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, dopo le parole: «4.000.000 di euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 300.000 euro per l'anno 2023»;

   b) al comma 7-bis, dopo le parole: «il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale,» sono inserite le seguenti: «in qualità di Commissario straordinario,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Commissario straordinario, ai fini dell'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, di servizi e di forniture, dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione e di acquisizione di servizi di supporto tecnico e project management, nonché per l'affidamento del servizio a un nuovo concessionario e per l'esecuzione dei relativi contratti, opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi compresi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato»;

   c) dopo il comma 7-quinquies sono inseriti i seguenti:

   «7-sexies. Al fine di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica dell'impianto funiviario di Savona, di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 7-bis, nella quale confluiscono le risorse di cui ai commi 7-quater e 7-quinquies. Tale contabilità cessa al termine del commissariamento di cui al comma 7-bis.
   7-septies. Gli interventi di cui al comma 7-sexies sono sottoposti alle procedure di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il Commissario straordinario di cui al comma 7-bis, entro il 30 giugno 2023, effettua una ricognizione, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli interventi in corso di realizzazione e quelli da realizzare, con indicazione dei relativi costi e dei codici unici di progetto, e provvede all'aggiornamento di tali informazioni nonché delle altre informazioni procedurali e finanziarie nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze».

  2. All'articolo 16, comma 3-sexies, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 280.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.