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Legislatura XIX

Proposta emendativa 87.07.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
87.07.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Finanziamento portualità e sistema ferroviario)

  1. Per il finanziamento del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno 2023, 2024 e 2025.
  2. All'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, secondo periodo, le parole: «nonché previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica,» sono soppresse.
  3. All'articolo 1, comma 278 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, dopo le parole: «ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono aggiunte le seguenti: «e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».
  4. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 728 è sostituito dal seguente: «728. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025.»;

   b) al comma 730, le parole: «3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni per l'anno 2022 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025».

  5. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ferme restando le risorse già assegnate, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
  6. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 5 sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  7. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 5 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea
  8. Per la realizzazione dell'hub portuale di Ravenna, per l'implementazione del corridoio Baltico-Adriatico e del corridoio Mediterraneo, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2023 e 35 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale per l'adeguamento delle banchine operative – 4° stralcio. È altresì autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 9 milioni di euro per l'anno 2024 per l'approfondimento dei canali Candiano e Baiona, l'adeguamento delle banchine esistenti, la realizzazione nuovo terminal in penisola Trattaroli e l'utilizzo materiale estratto – 1° e 2° stralcio.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 193 milioni di euro per l'anno 2023, 197 milioni di euro per l'anno 2024, 133 milioni di euro per l'anno 2025 e 125 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge