Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Gestione Funivia Savona-San Giuseppe)
1. All'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7-bis, al primo periodo, dopo le parole: «il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale» sono inserite le seguenti: «, in qualità di Commissario Straordinario,» ;
b) al comma 7-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario Straordinario, ai fini dell'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi e forniture, dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione e di acquisizione di servizi di supporto tecnico e project management, nonché per l'affidamento del servizio ad un nuovo concessionario e per l'esecuzione dei relativi contratti, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE»;
c) dopo il comma 7-quinquies è inserito il seguente: «7-sexies. Al fine di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica dell'impianto funiviario di Savona, di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata alla “Gestione Funivia Savona San Giuseppe” sulla quale confluiscono le risorse di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies.».