Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità)
3. In attuazione dell'articolo119 della Costituzione, al fine di riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1.
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 5 milioni di euro per il 2023 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024