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Legislatura XIX

Proposta emendativa 81.22.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
81.22.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per il 2024 con le seguenti: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 e aggiungere in fine le seguenti parole: e al fine di consentire un miglioramento dei servizi, in particolare per lo sviluppo della digitalizzazione dei servizi (MAAS);

   b) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Al fine di assicurare il proseguo senza soluzione di continuità dell'opera, la società Roma Metropolitane, ora in liquidazione, continua fino al completamento dell'opera la propria funzione di soggetto attuatore per la Metro C e per tutte le commesse già affidate e quelle nuove che Roma Capitale vorrà affidare, anche trasformandosi in una società di scopo, salve diverse soluzioni. Per consentire l'operatività e funzionalità della medesima società per la salvaguardia e vigilanza delle opere è consentito a Roma Capitale di provvedere a coprire i costi di funzionamento e le spese generali della società Roma Metropolitane.

   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

  2-bis. Al fine di promuovere l'uso di trasporto pubblico locale e ferrovie, e in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, si istituisce un fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.
  2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis.
  2-quinquies. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, devono aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

  Conseguentemente:

   il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 300 milioni per l'anno 2023, di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2025 per quanto riguarda l'onere di cui alla lettera a);

   il Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 50 milioni di euro per ciascun anno 2023, 2024 e 2025 in relazione all'onere recato dalla lettera c).