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Legislatura XIX

Proposta emendativa 80.08.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
80.08. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020)

  1. Al fine di consentire la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale del Lazio, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione e affidamento degli interventi, da realizzare anche per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente. Con il medesimo decreto è stabilito l'eventuale compenso del Commissario straordinario, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare.
  2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1, entro il 30 giugno 2023, provvede alla rielaborazione, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, del progetto definitivo dell'intervento, definisce il cronoprogramma dei lavori e assume tutte le iniziative necessarie per l'affidamento, la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura, da sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività affidate, può avvalersi della società ANAS Spa e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. In relazione alle attività di cui al comma 2, il Commissario straordinario di cui al comma 1, in favore del quale è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale, assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, le risorse disponibili a legislazione vigente, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2023, affluiscono alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 3.