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Legislatura XIX

Proposta emendativa 79.9.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
79.9.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

   0a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole: «lavorazioni eseguite e contabilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «lavorazioni eseguite o contabilizzate»; al comma 1, sesto periodo, le parole: «effettuate e contabilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «effettuate o contabilizzate»;

   0a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. I maggiori importi di cui alla presente disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai fondi di cui al comma 5, lettere a) e b), e al comma 6-quater. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, 6-bis e 6-ter, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili.»;

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettera b), capoverso comma «6-bis»:

    al primo periodo, le parole: ivi compresi quelli affidati a contraente generale, sono soppresse; le parole: annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono sostituite dalle seguenti: secondo quanto previsto all'articolo 68, comma 3, della legge di bilancio 2023;

    al quinto periodo, le parole: che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022, sono soppresse;

   al comma 1, lettera b), capoverso comma «6-ter», sostituire il primo periodo con il seguente: Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo si applicano, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche agli appalti pubblici e agli accordi quadro, di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.;

   al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

   b-bis) al comma 8, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023», e le parole: «già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021»;

   b-ter) al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono inserite le seguenti: «; per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, la percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato.».