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Legislatura XIX

Proposta emendativa 79.012.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
79.012.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)

  1. Per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi certificata dall'andamento degli indici ufficiali di riferimento, al fine di mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in essere aventi carattere periodico e continuativo aggiudicati, sul prezzo contrattuale è riconosciuto l'adeguamento derivante dall'applicazione dell'indice ISTAT così come previsto dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
  2. Per i contratti pubblici relativi a servizi e forniture, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni dei prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione a equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si tiene conto dell'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub-procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.
  3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la rinegoziazione di cui al comma 2 viene determinata sulla base dell'indice ISTAT FOI o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, come quelli indicati dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
  5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 4, agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede, nel limite di 20 milioni di euro, utilizzando le risorse del Fondo all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
  6. Per gli interventi finanziati attraverso le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) le stazioni appaltanti possono anche avvalersi del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.