Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Sostegno alle imprese colpite dalla flavescenza dorata della vite)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite, finalizzato alla erogazione di contributi per la sostituzione, tramite rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti dalla medesima malattia epidemica. Il Fondo ha una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse del Fondo sono ripartite tra le regioni, che provvedono all'erogazione dei contributi.
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno2024.