Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Ristori per le aziende faunistico venatorie colpite dalla Peste suina africana)
1. Al fine di sostenere e tutelare le aziende faunistiche venatorie della regione Piemonte, site nei comuni interessati dai danni generatisi negli anni 2022 e 2023 a seguito della comparsa della Peste suina africana (PSA), è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un «Fondo per gli indennizzi da PSA» con una dotazione pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
2. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400.000 euro ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.