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Legislatura XIX

Proposta emendativa 78.037.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
78.037. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Norme in materia di raccolta di legname depositato)

  1. Al fine di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo nonché di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, è consentita agli imprenditori agricoli la raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene.
  2. Per il finanziamento di progetti relativi alle attività di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 2 del presente articolo.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.