Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Ampliamento personale di diretta collaborazione da 75 a 100 unità)
1. Al fine di potenziare le attività derivanti dalle accresciute competenze e dai nuovi compiti previsti dalla riforma della Politica agricola comune per il periodo 2021-2027, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180, è incrementata di ulteriori euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2023, ulteriormente incrementata di una misura pari al 32,7 per cento per far fronte agli oneri a carico dell'amministrazione.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse previste dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.