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Legislatura XIX

Proposta emendativa 78.022.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
78.022.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Rifinanziamento «Fondo per il funzionamento degli impianti ippici»)

  1. Al fine di garantire la funzionalità degli impianti ippici attivi, nonché al fine di consentire l'utilizzo, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle relative strutture per proprie finalità istituzionali, con conseguente ridefinizione degli obblighi in capo alle società di corse, è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra gli impianti ippici attivi, con conseguente ridefinizione dei rapporti mediante accordi sostitutivi.
  3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3, della presente legge.