Nel capo II del titolo V della parte I, dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154)
1. Al fine di intervenire in aiuto delle imprese e delle famiglie colpite da calamità naturali, il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.