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Legislatura XIX

Proposta emendativa 78.015.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
78.015.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Modifiche all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. L'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dai seguenti:

«Art. 19.
(Controllo della fauna selvatica)

   1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
   2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Le attività di contenimento di cui al primo periodo non costituiscono esercizio di attività venatoria. Qualora i predetti metodi si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura.
   3. I piani di cui al comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale e sono coordinati dagli agenti delle Polizie provinciali o regionali. Le autorità deputate al coordinamento dei piani di abbattimento possono altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie venatorie, degli agenti delle polizie locali, nonché del personale del comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dell'arma dei carabinieri.
   4. Gli animali abbattuti durante le attività dei controlli sono sottoposti all'analisi igienico sanitaria e in caso negativo, sono destinati al consumo alimentare.

Art. 19-bis.
(Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica)

   1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il piano straordinario per la gestione ed il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale e adottato.
   2. Il Piano costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica sul territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.
   3. Le attività di contenimento disposte nell'ambito del Piano non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.
   4. Il Piano è attuato e coordinato dal Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, il quale può avvalersi dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti delle Polizie locali e provinciali munite di licenza per l'esercizio venatorio, nonché dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali il Piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio».