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Legislatura XIX

Proposta emendativa 77.18.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
77.18.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di sostenere l'innovazione e favorire il rilancio della filiera suinicola nazionale, anche a seguito dell'insorgenza della Peste suina africana (PSA), una quota non inferiore al 10 per cento del Fondo di cui al comma 1 è destinata, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 al Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di innovazione e sostenibilità nelle attività forestali e agricole)

   1. Al fine di mantenere ed estendere la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, rilevata dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio dell'anno 2021, è istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003.
   2. Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1 i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 3, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici forestali, come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, secondo i parametri per il settore relativo all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF), predisposti dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico. I crediti di carbonio in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistema per o scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.
   3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate linee guida volte a individuare i criteri per la valutazione e l'ammissibilità dei progetti di cui al comma 1 nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA dei crediti di carbonio generati, nel rispetto dei princìpi previsti dalle Linee guida del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico e secondo i parametri del settore LULUCF.
   4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita presso il CREA la Sezione speciale crediti di carbonio forestali, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali in attuazione delle disposizioni del comma 3 e di gestire e aggiornare il Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1.
   5. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dai precedenti commi è assegnato al CREA un contributo pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
   6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
   7. All'articolo 1, comma 423, primo periodo della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo la parola: «fondo» sono inserite le seguenti: «nonché la cessione di titoli che certificano il sequestro o la riduzione di CO2 realizzata volontariamente attraverso la coltivazione del fondo.».