Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura)
1. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi a partire dal 1° gennaio 2022, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2023.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 330 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.