Nel capo I del titolo V della parte I, dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Termini di consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 per la fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi)
1. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 30 settembre 2023».