stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 75.032.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
75.032.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia)

  1. Alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, a far data dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 agosto 2023 è riconosciuto un contributo del valore di 10.000 euro.
  2. Il contributo di cui al comma 1 può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1 che si svolgono a far data dall'entra in vigore della presente legge.
  3. Il contributo è rilasciato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, secondo l'ordine temporale di arrivo delle domande nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 10, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero delle imprese e del made in Italy ovvero dal soggetto attuatore di cui al comma 8 trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. All'atto di presentazione della domanda, ciascun richiedente deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante, nonché le coordinate (IBAN) di un conto corrente bancario ad esso intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello disponibile sulla piattaforma di cui al comma 3 della presente disposizione, in cui attesta:

   a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;

   b) di aver ottenuto l'autorizzazione a partecipare ad una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1 della presente disposizione;

   c) di aver sostenuto o di dover sostenere spese e relativi investimenti per la partecipazione ad una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1 della presente disposizione;

   d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

   e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;

   f) di non aver ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità oggetto della presente misura;

   g) di essere a conoscenza delle finalità del contributo nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.

  5. A seguito della ricezione della domanda di cui al precedente comma, il Ministero delle imprese e del made in Italy, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, comunica l'avvenuta aggiudicazione del contributo di cui al comma 1 mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato da ciascun richiedente.
  6. Entro la data di scadenza del contributo, i beneficiari devono presentare, attraverso la medesima piattaforma di cui al comma 3, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. All'istanza di rimborso è allegata copia del buono e della fattura attestante le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi. In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma di cui al comma 3 della presente disposizione ed entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non viene erogato alcun rimborso.
  7. Al rimborso delle somme richieste ai sensi del comma 6, il Ministero delle imprese e del made in Italy ovvero il soggetto attuatore provvede mediante il relativo accredito, entro il 31 ottobre 2023, sul conto corrente comunicato dal richiedente.
  8. Con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy possono essere adottate ulteriori disposizioni per l'attuazione della presente disposizione. Le procedure attuative nonché la predisposizione e gestione della piattaforma di cui al comma 3 possono essere demandate dal suddetto Ministero a soggetti in house dello Stato, nel limite massimo complessivo dell'1,5 per cento dei relativi stanziamenti, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10.
  9. La presente disposizione si applica nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  10. Per le finalità di cui alla presente disposizione è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro alla cui copertura si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.