Dopo l'articolo 74, aggiungere i seguenti:
Art. 74-bis.
(Proroga credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno)
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 98, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
b) al comma 108, primo periodo, dopo le parole: «e 2022» sono aggiunte le seguenti: «e in 1.060 milioni di euro per l'anno 2023;».
2. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, è ridotto di 1.060 milioni di euro per l'anno 2023, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.
Art. 74-ter.
(Proroga credito di imposta per investimenti nelle ZES)
1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.