stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 74.029.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
74.029.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere i seguenti:

Art. 74-bis.
(Proroga credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 98, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

   b) al comma 108, primo periodo, dopo le parole: «e 2022» sono aggiunte le seguenti: «e in 1.060 milioni di euro per l'anno 2023;».

  2. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, è ridotto di 1.060 milioni di euro per l'anno 2023, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

Art. 74-ter.
(Proroga credito di imposta per investimenti nelle ZES)

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.