Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Rafforzamento delle misure e delle strutture di sostegno per il recupero di aziende in crisi e per la salvaguardia dell'occupazione)
1. Per il finanziamento degli interventi a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 124, è incrementata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.