Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni materiali 4.0)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 1057, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023».