stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 7.1.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
7.1.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente, procedono alla individuazione di uno o più intermediari finanziari abilitati perché, nel rispetto della disciplina pertinente in tema di mercati finanziari, siano adottate pratiche tese a facilitare la liquidità e assicurare la fluidità dei mercati finanziari sui quali si determina il valore di riferimento del prezzo del gas anche attraverso esposizione in maniera continuativa di proposte impegnative di acquisto e vendita su quantità minime di titoli rappresentativi di forniture, ovvero attraverso ogni altra pratica di mercato consentita volta a garantire maggiore liquidità del mercato, consentendo di stabilizzare il prezzo in un contesto di alta volatilità.