Aggiungere, in fine, il seguente comma:
11-bis. Al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 29 dopo le parole: «si applica anche agli interventi degli enti locali» aggiungere le seguenti: «e, relativamente agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 13), degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, finanziati»;
b) al comma 2 dell'articolo 29 dopo le parole: «A tal fine, gli enti locali» aggiungere le seguenti: «e, relativamente agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 13), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati»;
c) al comma 2 dell'articolo 29, le parole: «del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo decreto-legge.»
d) all'articolo 29, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Al comma 7-ter dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: “Per gli interventi degli enti locali” sono aggiunte le seguenti: “e territoriali”»;
e) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole: «servizi e forniture ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» sono aggiunte le seguenti: «e del Fondo complementare al PNRR (PNC)».