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Legislatura XIX

Proposta emendativa 68.01.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
68.01.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Disposizioni in favore del settore della ristorazione collettiva)

  1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime alimentari, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, la previsione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applica ai contratti di servizi di ristorazione collettiva, di cui all'allegato IX del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2024. Le clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano, con cadenza trimestrale, altresì a tutti i contratti in essere di servizi di ristorazione collettiva, di cui all'allegato IX del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  2. Ai fini di cui al comma 1, le stazioni appaltanti hanno, altresì, la facoltà di procedere con deroghe, temporanee e circoscritte, anche con riferimento ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente norma, alla sospensione delle clausole contrattuali derivanti dell'applicazione dei criteri ambientali minimi e dei criteri premianti per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari di cui al decreto 10 marzo 2020 previa presentazione da parte dell'azienda aggiudicatrice di una relazione tecnica comprovante il grave disequilibrio economico derivante dalla perdurante instabilità dei mercati e l'insostenibilità dei costi rispetto ai valori di mercato esistenti al momento della presentazione dell'offerta di gara, senza alterare la natura generale del contratto e fermo restando i livelli qualitativi e di sicurezza.
  3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante corrispondente riduzione di 200 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
  4. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse tra le stazioni appaltanti.

ident. 68.06.