stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 67.066.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
67.066.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

  1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2023, per sostenere l'E.N.S. è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro».
  2. All'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di 0,65 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «di 0,75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
  3. All'articolo 1, comma 879, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 0,26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 398,39 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

ex 152.2