Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14 del settore pubblico e privato)
1. All'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo dopo le parole: «settore privato» aggiungere le seguenti: «e del settore pubblico».
2. All'articolo 23-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, che si quantificano nel limite di 60.918.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.