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Legislatura XIX

Proposta emendativa 67.040.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
67.040.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)

  1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, a partire dall'anno 2023, di 500 milioni di euro. Fermi restando gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti e delle persone con disabilità grave e gravissima a valere sulle risorse già stanziate per l'anno 2023 sul Fondo per le non autosufficienze, una quota delle risorse di cui al primo periodo pari a 400 milioni di euro è destinata in via esclusiva alle persone con disabilità grave e gravissima.
  2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 152, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 100 milioni;

   al comma 4, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.