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Legislatura XIX

Proposta emendativa 66.25.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
66.25.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 66.
(Congedo parentale)

  1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, elevata per ciascun genitore, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione». La disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica con riferimento a ciascun genitore che termina il periodo di congedo di maternità di cui al capo III del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2022.
  2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 240 milioni di euro per l'anno 2023, 410 milioni di euro per l'anno 2024 e 420 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.