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Legislatura XIX

Proposta emendativa 66.10.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
66.10.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

   b) al comma 2, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni».

  01-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 300 milioni di euro annui, che costituiscono tetto di spesa, a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: elevata per la madre lavoratrice per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino alla misura dell'80 per cento della retribuzione con le seguenti: elevata per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino alla misura dell'80 per cento della retribuzione, fruibile da entrambi i genitori e divisibile tra gli stessi.