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Legislatura XIX

Proposta emendativa 66.08.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
66.08.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

  1. All'articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».
  2. In via sperimentale, per l'anno 2023, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151 si applicano anche alle aziende con un numero di dipendenti uguale o superiore a venti e, per tutte le aziende, nella misura del 100 per cento.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 85 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di cui al comma 2, pari a 615 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituiscono limite di spesa, si provvede quanto a 400 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge e quanto a 215 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4 della presente legge.