All'articolo 65, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
4) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione mensile di cui al primo periodo del presente comma è incrementata del 50 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole da: sono incrementate fino a: dall'anno 2029 con le seguenti: sono incrementate di 409,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 525,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 542,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 550,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 554,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 557,6 milioni di euro per l'anno 2028 e di 560,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.