Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Misure straordinarie di reclutamento per asili nido e scuole materne comunali)
1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.