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Legislatura XIX

Proposta emendativa 64.27.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
64.27.

  All'articolo 64, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) la lettera b) è abrogata;

   b) alla lettera d) il numero 2) è sostituito dal seguente:

    2) alla lettera b), sono eliminate le parole: «, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli».

  Conseguentemente:

   a) dopo l'articolo 64, è aggiunto il seguente:

Art. 64-bis.
(Ulteriori disposizioni per il contratto per l'impiego occasionale della manodopera in agricoltura)

  1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionati, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato, trovano applicazione per il biennio 2023-2024 le disposizioni di cui al presente articolo e sono abrogate le seguenti disposizioni dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50:

   al comma 16 sono eliminate le parole: «, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»;

   al comma 17, lettera d) sono eliminate le parole: «di imprenditore agricolo,» e «, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma»;

   al comma 20, primo periodo, sono eliminate le parole: «; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16» e, al secondo periodo, le parole: «, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertifica/ioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8».

  2. Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale non superiori alle 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti alla instaurazione del rapporto ai sensi del presente articolo, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali:

   a) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nonché percettori delle indennità NASpI e DIS-COLL e del Reddito di cittadinanza e percettori di ammortizzatori sociali;

   b) pensionati di vecchiaia o di anzianità;

   c) giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo presso un'Università;

   d) detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n, 354, nonché soggetti semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semi liberi. Il datore di lavoro prima dell'inizio del rapporto è tenuto ad acquisire dal lavoratore una autocertificazione in ordine alla propria condizione soggettiva. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.

  3. Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro dell'agricoltura sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro che potrà avere un arco temporale di vigenza di dodici mesi massimo.
  4. L'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano il contratto collettivo nazionale e provinciale stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  5. Il prestatore agricolo di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, direttamente dal datore di lavoro con le modalità previste dall'articolo 1, commi da 910 a 913, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.
  6. Per il lavoratore il compenso erogato nei termini di cui al comma 5 è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro un limite per anno civile di 45 giornate di prestazione ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative sarà considerata utile ai tini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione anche agricole, e sarà computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  7. L'emissione del LUL di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, può essere unica e dovuta alla scadenza del rapporto fermo che i compensi potranno essere erogati anche anticipatamente per settimana-quindicina-mese con le modalità di cui al comma 5.
  8. L'informativa al lavoratore di cui all'articolo l del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 27 giugno 2022 n 104, si intende soddisfatta con la consegna al lavoratore del modello UNILAV di assunzione di cui al comma 3.
  9. Il datore di lavoro effettua il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola all'Inps, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, nella misura di aliquota prevista dall'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 per i territori svantaggiati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione secondo le modalità che verranno stabilite di concerto dall'istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dall'istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro.
  10. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di prestazioni agricole di lavoro occasionale a tempo determinato disciplinate dal presente articolo, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'INPS stipula apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  11. In caso di violazione del limite previsto dal comma 2 pari a 45 giorni, il rapporto di lavoro di cui al presente articolo si trasforma a tempo indeterminato. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 3 ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2500 per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione del comma 2 da parte dell'impresa Agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese dai lavoratori. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

  Conseguentemente l'articolo 152, comma 4, è ridotto di 2,37 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

I Relatori
64.27.
approvato

  All'articolo 64, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) la lettera b) è soppressa;

   b) alla lettera d), il numero 2) è sostituito dal seguente:

    2) alla lettera b), le parole: «, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli» sono soppresse.

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 64 è aggiunto il seguente:

Art. 64-bis.
(Ulteriori disposizioni per il contratto per l'impiego occasionale della manodopera in agricoltura)

  1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato, si applicano per il biennio 2023-2024 le disposizioni dei commi da 2 a 12. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 16, le parole: «, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» sono soppresse;

   b) al comma 17, primo periodo, lettera d), le parole: «di imprenditore agricolo,» e le parole: «, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma» sono soppresse;

   c) al comma 20, le parole: «; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16» e le parole: «, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8» sono soppresse.

  2. Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto ai sensi dei commi da 1 a 12, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali:

   a) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o dell'indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL, di cui rispettivamente agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali;

   b) pensionati di vecchiaia o di anzianità;

   c) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università;

   d) detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

  3. Il datore di lavoro, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un'autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.
  4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione i quarantacinque giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di dodici mesi.
  5. L'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  6. Il prestatore agricolo di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro, con le modalità previste dall'articolo 1, commi da 910 a 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  7. Per il lavoratore il compenso erogato nei termini di cui al comma 6 è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.
  8. L'iscrizione dei lavoratori di cui al presente articolo nel libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile, con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo.
  9. L'informativa al lavoratore di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, si intende soddisfatta nei confronti dei lavoratori di cui ai commi da 1 a 12 del presente articolo con la consegna di copia della comunicazione di assunzione di cui al comma 4.
  10. Il datore di lavoro effettua all'Istituto nazionale della previdenza sociale il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per i territori svantaggiati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, secondo modalità stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, d'intesa tra loro.
  11. Al fine di verificare, mediante apposita banca di dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle prestazioni agricole di lavoro occasionale a tempo determinato di cui al presente articolo, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'Istituto nazionale della previdenza sociale stipula apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  12. In caso di superamento del limite di durata previsto dal comma 2, il rapporto di lavoro di cui al presente articolo si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione del comma 2 da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del comma 3. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 2,37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

I Relatori