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Legislatura XIX

Proposta emendativa 64.16.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
64.16.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 64.
(Modifiche in senso costituzionalmente orientato alla disciplina dei licenziamenti)

  1. Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è abrogato.
  2. L'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

«Art. 8.

   1. Quando risulti accertato che il licenziamento è stato intimato in violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 37, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché della procedura di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
   2. Qualora risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o oggettivo o che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di sei e un massimo di diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
   3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono determinate dal giudice in relazione all'anzianità del lavoratore, tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo. Dall'indennità così individuata viene dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo compreso fra il licenziamento e la sentenza del giudice, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.
   4. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dal comma 1.».

  3. Il presente articolo si applica ai licenziamenti comunicati dalla data di entrata in vigore della presente legge.