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Legislatura XIX

Proposta emendativa 64.099.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
64.099.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Incremento dell'importo delle pensioni e degli assegni per inabilità e invalidità)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023:

   a) l'importo minimo della pensione di inabilità, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è stabilito in euro 400;

   b) l'importo minimo dell'assegno di assistenza ai sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è stabilito in euro 400;

   c) l'importo minimo della pensione ai ciechi civili assoluti e parziali, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito in euro 380 nel caso in cui la pensione sia corrisposta in costanza di ricovero ospedaliero ed in euro 400 nel caso in cui sia corrisposta in assenza di ricovero ospedaliero.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati nel limite massimo di 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante quota parte del maggior gettito derivante dall'articolo 29-bis della presente legge.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare gli importi delle prestazioni previste a valere del citato fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Introduzione del monopolio della cannabis)

  1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-bis.
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

   b) al titolo della legge, le parole: “e dei tabacchi” sono sostituite dalle seguenti: “, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati”».