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Legislatura XIX

Proposta emendativa 64.097.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
64.097.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Fondo di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro)

  1. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro», di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale per il triennio 2023-2025 nel limite delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 6, con lo scopo di erogare contributi a favore dei datori di lavoro, pubblici e privati, che nell'organizzazione degli orari di lavoro adottano il regime orario di cui al successivo comma 2, sempre che l'adozione di tale regime orario comporti una riduzione di almeno il 10 per cento dell'orario settimanale di lavoro vigente previsto da disposizioni di legge o contrattuali, ovvero che adottano orari ridotti con la previsione di un corrispettivo di aumento dell'occupazione o di una sua salvaguardia nelle situazioni di crisi.
  2. Il fondo, per le cui entrate e uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con le maggiori entrate rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo comma 6. Lo stesso fondo eroga contributi di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro ai datori di lavoro che, d'intesa con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, adottano, nel triennio 2023-2025, regimi di orario di lavoro ridotto rispetto a quello applicato prima della data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Alle risorse di cui al comma 1 possono accedere tutti i datori di lavoro che riorganizzano il lavoro stabilendo la durata settimanale legale dell'orario normale dei contratti di lavoro subordinati dei lavoratori pubblici e privati, nonché dei collaboratori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in trentaquattro ore effettive a parità di retribuzione, fatti salvi gli aumenti salariali previsti dai contratti collettivi e individuali di lavoro.
  4. Il contributo di cui al comma 1 è commisurato all'entità della riduzione di orario e all'incremento di occupazione che essa consente ovvero alla salvaguardia dei posti di lavoro nelle situazioni di crisi; per ogni impresa, considerati il numero dei dipendenti effettivo dopo la riduzione di orario e la retribuzione oraria effettiva, si calcola il monte retributivo che si sarebbe rilevato per quella occupazione e per quella retribuzione sulla base del precedente orario contrattuale e si calcola la differenza rispetto al monte retributivo rilevato con il nuovo orario contrattuale. Il contributo è erogato in misura decrescente per ciascun anno del triennio 2023-2025 nella misura pari, rispettivamente, al 50 per cento, al 45 per cento e al 40 per cento della differenza calcolata ai sensi del presente comma.
  5. La riduzione di orario operata in attuazione del presente articolo deve avvenire in modo da lasciare inalterati i livelli retributivi mensili goduti dai lavoratori interessati. Al fine di favorire, anche attraverso processi concordati, una generale riduzione dell'orario di lavoro e il conseguente aumento dell'occupazione, è stabilita una riduzione delle aliquote contributive, con oneri a carico del fondo e nei limiti della dotazione del fondo stesso, in funzione dell'entità della riduzione dell'orario di lavoro determinata attraverso la contrattazione collettiva anche aziendale. 6. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, fino al corrispondente fabbisogno, con le maggiori entrate rivenienti dall'articolo 29-bis della presente legge accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, e successivamente riversate al fondo di cui al comma 1.
  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, vengono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi)

  1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il Titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-bis.
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

  1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

  1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

  1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

  1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

  1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

  1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

  1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;

   b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».