Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
1. Ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato 3 annesso alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 179 e ai commi da 199 a 205 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 383,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.