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Legislatura XIX

Proposta emendativa 64.049.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
64.049.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Disposizioni in materia di salario minimo)

  1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e, in ogni caso, sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  3. Per «retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente» si intende il complessivo trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività prevalente svolta dal datore di lavoro.
  4. La nozione di complessivo trattamento economico di cui al comma 3 è altresì utilizzata per i fini di calcolo dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, per i fini di verifica dei requisiti per l'accesso a benefìci economici e normativi stabiliti dalla legge nonché per i fini di cui al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  5. Ove il complessivo trattamento economico non sia previsto o definito nelle sue componenti dal contratto collettivo di cui al comma 3, il medesimo viene individuato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un accordo interconfederale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  6. Decorsi infruttuosamente sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non sia stato stipulato l'accordo interconfederale di cui al comma 5, il complessivo trattamento economico è individuato, in via provvisoria, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita una commissione interistituzionale, istituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali composta da:

   a) 11 rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

   b) 2 rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   c) 2 rappresentanti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale;

   d) 2 rappresentanti dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

  7. La commissione di cui al comma 6 ha il compito di favorire l'individuazione del complessivo trattamento economico e le sue componenti sulla base di criteri definiti dal medesimo decreto ministeriale. Dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  8. A far data dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso ai benefici economici e normativi stabiliti dalla legge nonché per i fini di cui al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è condizionato all'applicazione di un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività prevalente svolta dal datore di lavoro.
  9. In ogni caso il complessivo trattamento economico corrisposto ai lavoratori non può essere inferiore a 9,50 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali.
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, le risorse del maggior gettito fiscale derivante dall'applicazione del presente articolo sono assegnate al Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.