Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
1. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi ETS APS, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, è autorizzata la spesa di 200.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152 della presente legge.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
1. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025