Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1.850.000 euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo i criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2022.
Conseguentemente:
a) alla rubrica dopo le parole: misure antitratta aggiungere le seguenti: e ulteriore rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza;
b) il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 1.850.000 euro per l'anno 2023.