Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° gennaio 2023 per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra i 18 e i 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo formativo, l'erogazione del beneficio è condizionata anche all'iscrizione e alla frequenza di un percorso di studi finalizzato all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione sino al conseguimento dell'obbligo formativo o, comunque, di una qualifica di durata almeno triennale. Con apposito protocollo stipulato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le azioni formative congiunte necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati.