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Legislatura XIX

Proposta emendativa 59.29.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
59.29.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Nell'ambito delle aree di crisi industriale complessa, riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2013, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono impegnare i lavoratori percettori di sostegno al reddito per lo svolgimento, su base volontaria, delle attività di cui al comma 1, nei limiti dell'orario settimanale corrispondente alla differenza tra l'orario calcolato in base al precedente comma 4 e l'orario full time previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore, al fine di favorirne lo sviluppo di nuove competenze, considerate le gravi condizioni di recessione economica e di perdita occupazionale di rilevanza nazionale, con risvolti sulla politica industriale nazionale, che caratterizzano tali aree. Le convenzioni di cui al comma 2 dovranno prevedere la corresponsione, a favore dei lavoratori di cui al precedente capoverso, di una “indennità mensile di partecipazione” nella misura di euro 6 per ogni ora di effettiva attività svolta e, comunque, nel limite massimo di euro 150 mensili, per il periodo di attività. La indennità mensile di partecipazione potrà avere durata sino a mesi 6 e potrà essere prorogata, sussistendo le condizioni di copertura finanziaria, per un ulteriore periodo non superiore a mesi 6».

  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.