All'articolo 58, al comma 1, lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:
al numero 1), le parole: dell'80 per cento sono sostituite dalle seguenti: dell'85 per cento;
al numero 2), le parole: del 55 per cento sono sostituite dalle seguenti: del 53 per cento;
al numero 3), le parole: del 50 per cento sono sostituite dalle seguenti: del 47 per cento;
al numero 4), le parole: del 40 per cento sono sostituite dalle seguenti: del 37 per cento;
al numero 5), le parole: del 35 per cento sono sostituite dalle seguenti: del 32 per cento.