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Legislatura XIX

Proposta emendativa 58.01000.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
58.01000.
(inammissibile per estraneità di materia limitatamente alla lettera p), capoverso art. 101-ter)

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Disposizioni in materia di enti di previdenza di diritto privato)

  1. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

   «3. Entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definite norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio. Entro sei mesi dall'adozione del decreto di cui al primo periodo e nel rispetto di quanto disposto dallo stesso, gli enti previdenziali adottano regolamenti interni sottoposti alla procedura di approvazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

  2. All'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2023» e, dopo il medesimo comma 116, è inserito il seguente:

   «116-bis. Decorso inutilmente il termine del 31 gennaio 2023 di cui al comma 116, i Ministeri vigilanti nominano un commissario ad acta. Il commissario, entro tre mesi, adotta le modifiche statutarie previste dalla legge e le sottopone all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509»;

   b) dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

Art. 59-bis.
(Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario)

  1. All'articolo 8, comma 6, lettera a), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) le parole: «prima dell'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»;

   c) all'articolo 69, sopprimere il comma 2;

   d) dopo l'articolo 73, inserire il seguente:

Art. 73-bis.
(Promozione e sostegno delle comunità dei territori delle fondazioni di origine bancaria in difficoltà attraverso la fusione degli enti)

  1. Nel caso di operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, alle fondazioni bancarie incorporanti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di fondazioni e casse di risparmio Spa (ACRI).
  2. Ai fini della definizione recata al comma 1, si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2021, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2017-2021, hanno subìto, rispetto al quinquennio 2012-2016, una riduzione di almeno il 30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.
  3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è assegnato fino a esaurimento delle risorse annue disponibili, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui al medesimo comma 1. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, comunica con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta riconosciuto a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 5. Entro i successivi sessanta giorni dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda al versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a riconoscere, nei limiti dell'importo resosi disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.
  4. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è avvenuto il riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, nei quali il credito è utilizzato. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni incorporanti a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 5. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 6, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
  6. Le risorse stanziate ai sensi del comma 3 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio» aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.

   e) dopo l'articolo 74, inserire i seguenti:

Art. 74-bis.
(Fondazione Centro Italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore)

  1. È istituita la fondazione denominata Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore.
  2. Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'università e della ricerca. La vigilanza della fondazione è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono approvati gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione, sono nominati gli organi sociali e ne sono determinati i compensi e sono altresì disciplinati i criteri e le modalità per l'adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attività della stessa.
  4. Il patrimonio della fondazione è costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 2 e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività della fondazione possono essere finanziate, oltre che tramite le risorse facenti parte del patrimonio di cui al primo periodo, anche da ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.
  5. Alla fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro della cultura, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del Codice civile.
  6. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione, mediante convenzione, può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti di ricerca.
  7. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 6 e dal decreto di cui al comma 3, la fondazione è regolata dal codice civile. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
  8. Per la costituzione e il funzionamento della fondazione è autorizzata la spesa in conto di capitale di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.
  9. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione.
  10. Agli oneri di conto capitale derivanti dal comma 8 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

Art. 74-ter.
(Nuova Sabatini).

  1. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
  2. Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, previsto dai decreti attuativi adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 74-quater.
(Misure a sostegno del credito alle esportazioni)

  1. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi» sono sostituite dalle seguenti: «in linea con le migliori pratiche di mercato»;

   b) le parole: «approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessa, per informativa, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, unitamente al Piano strategico annuale e al piano previsionale dei fabbisogni finanziari, ai sensi dell'articolo 17».

  2. Per l'anno 2023, nelle more della definizione ed approvazione della nuova metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, considerato l'attuale contesto di volatilità dei tassi di interesse, il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, può implementare strategie flessibili di copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio che, in linea con le migliori pratiche di mercato e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assicurino la continuità operativa e la sostenibilità del fondo di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

   f) dopo l'articolo 78 è inserito il seguente:

Art. 78-bis.
(Efficientamento degli organismi e delle attività in ambito agricolo. Rifinanziamento del fondo Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

  1. Al fine di razionalizzare la spesa, semplificare gli adempimenti e incrementare l'efficienza nell'erogazione delle misure di sostegno finanziario da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e degli enti dallo stesso controllati o vigilati, il Ministro del medesimo Ministero provvede, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ricognizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il suddetto Ministero e degli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati, alla revisione della rispettiva composizione e delle modalità di funzionamento, controllo e rendicontazione, in ogni caso eliminando ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato per i componenti, con facoltà di modificarne altresì la composizione, di trasformarne le finalità e le funzioni, di istituire nuovi organismi con apposita missione, di accorpare ovvero sopprimere quelli reputati non utili o funzionali per il migliore perseguimento dell'azione amministrativa e la più efficiente gestione delle risorse finanziarie e, quanto agli organi degli enti, di revocare eventualmente gli incarichi conferiti. All'attuazione della presente disposizione il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si provvede alla ricognizione, alla razionalizzazione e alla semplificazione degli adempimenti previsti per gli operatori del settore e all'incremento dell'efficienza delle connesse attività amministrative, anche attraverso il collegamento delle banche di dati, dei registri e degli elenchi esistenti, al fine di conseguire più efficienti modalità di controllo, di rendicontazione e di gestione delle erogazioni in agricoltura, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura continua a provvedere senza soluzione di continuità alle erogazioni delle risorse di cui all'articolo 226 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili fino alla data determinata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  4. Per le attività di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

   g) all'articolo 79 apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1:

   a) alla lettera b):

    1) al capoverso comma 6-bis, primo periodo, dopo le parole: «anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali» sono inserite le seguenti: «e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016»;

    2) al capoverso comma 6-ter, primo periodo, dopo le parole: «presente articolo» sono inserite le seguenti: «, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,» e le parole: «di lavori i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente, anche tramite accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, siano stati pubblicati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022»;

   b) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

    b-bis) al comma 8, le parole: «già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021»;

    b-ter) al comma 12, secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

    b-quater) al comma 13, le parole: «del biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «del triennio 2022-2024».

   h) all'articolo 80 apportare le seguenti modificazioni:

  al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) il rendimento rispetto ai criteri costi-efficacia e costi-benefìci, misurato secondo le tecniche valutative richieste per ciascuna tipologia di opera, tenuto conto degli standard internazionali riconosciuti, laddove rilevanti»;

   b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «per i quali non siano stati adottati strumenti amministrativi di programmazione e, sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti» con le seguenti: «per i quali non siano stati adottati strumenti amministrativi di programmazione o sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti».

   i) dopo l'articolo 87 inserire il seguente:

Art. 87-bis.
(Gestione Funivia Savona-San Giuseppe)

  1. All'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7 dopo le parole: «4.000.000 di euro per l'anno 2020» inserire le seguenti: «e di 300.000 euro per l'anno 2023»;

   b) al comma 7-bis, dopo le parole: «il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale,» sono inserite le seguenti: «in qualità di Commissario straordinario,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Commissario straordinario, ai fini dell'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, di servizi e forniture, dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione e di acquisizione di servizi di supporto tecnico e project management, nonché per l'affidamento del servizio a un nuovo concessionario e per l'esecuzione dei relativi contratti, opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato»;

   c) dopo il comma 7-quinquies sono inseriti i seguenti:

   «7-sexies. Al fine di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica dell'impianto funiviario di Savona, di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 7-bis, nella quale confluiscono le risorse di cui ai commi 7-quater e 7-quinquies. Tale contabilità cessa al termine del commissariamento di cui al comma 7-bis.
   7-septies. Gli interventi di cui al comma 7-sexies sono sottoposti alle procedure di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il commissario di cui al comma 7-bis, entro il 30 giugno 2023, effettua una ricognizione, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli interventi in corso di realizzazione e quelli da realizzare, con indicazione dei relativi costi e dei codici unici di progetto, e provvede all'allineamento di tali informazioni, nonché delle altre informazioni procedurali e finanziare nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».

  2. All'articolo 16, comma 3-sexies, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 280.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

   l) dopo l'articolo 92 inserire il seguente:

Art. 92-bis.
(Rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

  1. Ai fini del consolidamento dei poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Autorità è autorizzata ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato di cui n. 1 Dirigente, n. 11 funzionari di II, n. 11 funzionari di III e n. 7 assistenti.
  2. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  3. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  4. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.403.818 per l'anno 2023, euro 1.444.633 per l'anno 2024, euro 1.483.106 per l'anno 2025, euro 1.561.448 per l'anno 2026, euro 1.610.455 per l'anno 2027, euro 1.660.279 per l'anno 2028, euro 1.720.409 per l'anno 2029, euro 1.772.078 per l'anno 2030, euro 1.827.599 per l'anno 2031 e euro 1.879.297 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

   m) dopo l'articolo 97 è aggiunto il seguente:

Art. 97-bis.
(Incremento delle risorse per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 7 della legge n. 362 del 1999, concernente incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della salute)

  1. Le risorse per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 17, comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, all'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 1, commi 355 e 356, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si intendono comprensive della quota da destinare, a decorrere dall'anno 2023, al trattamento economico accessorio del personale interessato, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

   n) all'articolo 99 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, capoverso 5-quater, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 maggio» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «15 aprile»;
   b) al comma 1, capoverso 5-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 maggio» e le parole: «31 luglio» con le seguenti: «30 giugno» e il periodo: «Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per i primi tre anni scolastici si applica un correttivo non superiore all'1 per cento, anche prevedendo forme di compensazione interregionale.» con le seguenti parole: «, nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale»;
   c) al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel fondo istituito ai sensi del primo periodo confluiscono le eventuali economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previo accertamento operato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
   d) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

   «2-bis. Le contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, possono innalzare la percentuale delle risorse complessive del fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall'articolo 42, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'Area istruzione e ricerca, stipulato l'8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022».

   o) all'articolo 101, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

   «3-bis. Al fine di dare ulteriore sostegno e impulso alla riorganizzazione, anche economico-finanziaria, e al rilancio delle attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ai sensi dell'articolo 1, comma 315, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al CNR è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2023 di 15 milioni di euro.
   3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
   3-quater. I compensi e i rimborsi di spese spettanti ai componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti tecnico-scientifici e amministrativo-contabili incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   3-quinquies. A decorrere dall'anno 2023 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di 149.377 euro annui».

   p) alla parte prima, titolo VII, dopo l'articolo 101, inserire i seguenti:

Art. 101-bis.
(Disposizioni concernenti le università non statali legalmente riconosciute)

  1. All'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «non superiore al 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 30 per cento».

Art. 101-ter.
(Fondazione Enea Tech e Biomedical)

  1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività e di agevolare il perseguimento delle finalità attribuite dalla legislazione vigente o delegate dall'amministrazione vigilante alla Fondazione Enea Tech e Biomedical istituita ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'applicazione alla medesima Fondazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dalla legislazione vigente per le amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è differita al 1° gennaio 2024. Resta ferma l'applicazione in ogni caso dei limiti alle retribuzioni, agli emolumenti ovvero ai compensi stabiliti dalla normativa vigente e delle disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e di sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012 n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

Art. 101-quater.
(Promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi negli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca)

  1. All'articolo 1, comma 310, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca delle risorse di cui alla presente lettera».
  2. Le risorse di cui al comma 1, non ancora assegnate, sono ripartite tra gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca con decreto dirigenziale in proporzione alle assegnazioni ordinarie dell'anno 2022 di cui al fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

   q) all'articolo 107, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di assicurare la continuità della promozione e del sostegno delle attività di soggetti pubblici e privati nello sport e nella cultura, l'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, opera nel settore del credito e, all'esito della procedura di cui al comma 6-ter, è trasformato in società per azioni di diritto singolare, denominata «Istituto per il credito sportivo e culturale Spa», che succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e negli obblighi dell'Istituto medesimo esistenti alla data di efficacia della trasformazione.
  6-ter. In deroga all'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in società per azioni è realizzata sulla base di un progetto deliberato dal consiglio di amministrazione, ai sensi del decreto di cui al comma 6-octies, che definisce il programma e lo statuto della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa. La trasformazione si attua con atto pubblico, all'esito della procedura di autorizzazione dell'autorità di vigilanza competente in materia creditizia e in conformità con la disciplina vigente.
  6-quater. La società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa persegue una missione di pubblico interesse esercitando l'attività bancaria finalizzata allo sviluppo e al sostegno dei settori dello sport e della cultura, mediante la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di depositi e in ogni altra forma, l'esercizio del credito e di ogni altra attività finanziaria nonché la promozione, secondo logiche e a condizioni di mercato, dello sviluppo di attività finanziarie e di investimento nei predetti settori, informando la propria attività alla responsabilità sociale e allo sviluppo sostenibile, in favore di soggetti pubblici o privati. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, la società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa può compiere, nei limiti della disciplina vigente, ogni operazione strumentale, connessa e accessoria, anche per il tramite di società controllate, comprese la promozione e la gestione di fondi mobiliari e immobiliari nonché le operazioni commerciali, industriali, ipotecarie, mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e passive.
  6-quinquies. Le azioni della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e agli altri soggetti pubblici e privati che partecipano al capitale dell'Istituto per il credito sportivo, proporzionalmente alla partecipazione detenuta nel medesimo Istituto alla data di efficacia della trasformazione. Il controllo della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa è riservato al Ministero dell'economia e delle finanze e ai soggetti privati è consentito soltanto, in ogni caso, detenere quote complessivamente di minoranza del capitale della medesima società.
  6-sexies. Alla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa è assegnata la gestione a titolo gratuito dei fondi speciali previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, dall'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché dall'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con apposite convenzioni vengono stabilite e disciplinate le specifiche attività comprese nella gestione a titolo gratuito dei citati fondi speciali.
  6-septies. Per la gestione dei fondi speciali di cui al comma 6-sexies, la società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa istituisce gestioni separate ai fini di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi, ispirate a criteri di trasparenza. Al Ministero per lo sport e i giovani e al Ministero della cultura spetta il potere di indirizzo delle rispettive gestioni separate di cui al presente comma. Sino alla trasformazione, l'Istituto per il credito sportivo continua a gestire i fondi speciali di cui al comma 6-sexies secondo le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  6-octies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero per lo sport e i giovani, con uno o più decreti di natura non regolamentare, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della cultura, sentita la Banca d'Italia, stabilisce:

   a) i principi di governo della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa concernenti la composizione e la nomina degli organi di amministrazione e controllo in coerenza con le finalità istituzionali e l'assetto proprietario, la destinazione dell'utile di esercizio e le modalità per garantire la vigilanza sull'attività da parte delle Autorità competenti;
   b) i criteri di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi per la gestione dei fondi speciali di cui al comma 6-sexies;
   c) lo schema dell'atto costitutivo e del nuovo statuto della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, comprese le procedure per le loro successive modifiche;
   d) le modalità e i criteri di nomina e di insediamento degli organi sociali della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa e degli organi di gestione e controllo dei fondi speciali di cui al comma 6-sexies. La nomina dei componenti degli organi sociali è deliberata a norma del codice civile e secondo le previsioni contenute nello statuto sociale;
   e) gli strumenti di raccolta e le eventuali tipologie di operazioni di credito previste ai sensi del comma 6-quater con riferimento alle quali potranno essere disposti interventi di sostegno pubblico.

  6-novies. Alla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla medesima società non si applicano le disposizioni previste dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Resta ferma l'applicazione degli articoli 3, comma 7, e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il controllo della Corte dei conti sulla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa per le attività di cui ai commi 6-sexies e 6-septies è esercitato secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

   r) all'articolo 117, sostituire le parole: di 3 milioni di euro per l'anno 2023, di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 22 milioni di euro per l'anno 2025, con le seguenti: di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 9 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21 milioni di euro per l'anno 2025.

   s) dopo l'articolo 118 sono inseriti i seguenti:

Art. 118-bis.
(Adeguamento del sistema di allarme pubblico IT-Alert)

  1. Allo scopo di consentire l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera uuu), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il successivo trasferimento nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile.

Art. 118-ter.
(Fondo per le strutture alloggiative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di fare fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per la costruzione o per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare in uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per le esigenze del medesimo Corpo, con una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

   t) dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.
(Misure per la funzionalità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

  1. Nei limiti della dotazione organica come rideterminata dal comma 2 del presente articolo, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire uno o più concorsi pubblici o a scorrere le graduatorie vigenti e ad assumere 100 unità di personale da inquadrare nell'area degli assistenti per l'anno 2023 e 420 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari per l'anno 2024, in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021.
  2. Nella quarta colonna della tabella 1 annessa al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dal 1° ottobre 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le cifre: «1.811», «3.303» e «4.613» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1.911», «3.403» e «4.713»;
   b) con efficacia dal 1° ottobre 2024 le parole: «Dotazione organica dal 1° ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Dotazione organica dal 1° ottobre 2024», le cifre: «1.473», «3.303» e «4.613» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1.893», «3.823» e «5.133».

  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 937.655 per l'anno 2023, di euro 8.516.238 per l'anno 2024 e di euro 22.813.099 annui a decorrere dall'anno 2025.
  4. È autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2023 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.

   u) all'articolo 143, sopprimere il comma 8.

   v) dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Istituzione della segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP)

  1. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una segreteria tecnica, della quale si avvalgono la Cabina di regia di cui al comma 2 dell'articolo 143 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 7 del medesimo articolo 143.
  2. La segreteria tecnica di cui al comma 1 è costituita da un contingente di dodici unità di personale, di cui un'unità con incarico dirigenziale di livello generale scelta tra soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in uffici aventi competenza in materia di finanza degli enti territoriali e federalismo fiscale, un'unità con incarico dirigenziale di livello non generale e dieci unità di livello non dirigenziale. Le predette unità sono individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, e sono collocate fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. La dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è conseguentemente incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale e di un posto di funzione dirigenziale non generale. I predetti incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis o 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Al finanziamento delle spese di funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. All'attività della segreteria tecnica partecipano un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nonché un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno dell'Unione delle province d'Italia e uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai rappresentanti di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  4. Ai fini del supporto tecnico della Ragioneria generale dello Stato al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 143 nonché per la realizzazione delle missioni M1C1-119 e M1C1-120 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a reclutare un contingente di 10 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 379.000 per l'anno 2023 e di euro 505.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
  5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 176.000, di cui euro 150.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 4 ed euro 26.000, nonché di euro 5.100 annui a decorrere dall'anno 2024, per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma. È altresì autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, la spesa di euro 30.000 per la corresponsione dei compensi dovuti al medesimo personale per le prestazioni di lavoro straordinario.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, pari a euro 1.734.000 per l'anno 2023 e a euro 1.689.100 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a euro 585.000 per l'anno 2023 e a euro 540.100 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

   z) dopo l'articolo 153, inserire il seguente:

Art. 153-bis.
(Potenziamento della Corte dei conti)

  1. Al fine di realizzare le complesse attività istituzionali connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, la Corte dei conti è autorizzata, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il seguente contingente di personale: 13 dirigenti di seconda fascia, 104 unità da inquadrare nell'area dei funzionari e 242 unità da inquadrare nell'area degli assistenti, secondo il sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021. Il reclutamento del predetto contingente di personale avviene, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della vigente dotazione organica della Corte dei conti, attraverso l'attivazione di procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 13.796.000 per l'anno 2023, di cui euro 700.000 per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche ed euro 819.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal medesimo comma 1, e pari a euro 16.534.000 annui a decorrere dall'anno 2024, di cui euro 164.000 per oneri di funzionamento, si provvede con le risorse finanziarie disponibili, iscritte nel bilancio della Corte dei conti. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1 e del presente comma si provvede, quanto a euro 7.842.000 per l'anno 2023 e a euro 8.595.000 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

  Conseguentemente:

   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

    2023: –9.450.000;
    2024: –10.805.000;
    2025: –10.805.000.

   alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

    2023: –1.437.655;
    2024: –9.016.238;
    2025: –23.313.099.

   alla Tabella A, voce Ministero dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

    2023: –149.377;
    2024: –149.377;
    2025: –149.377.

   alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

    2023: –5.000.000;
    2024: –5.000.000.

   alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione:

    2023: –300.000.

   alla Tabella B, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni:

    2023: –15.000.000;
    2024: –15.000.000.

Il Governo
58.01000.
approvato

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Disposizioni in materia di enti di previdenza di diritto privato)

  1. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

   «3. Entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definite norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio. Entro sei mesi dall'adozione del decreto di cui al primo periodo e nel rispetto di quanto disposto dallo stesso, gli enti previdenziali adottano regolamenti interni sottoposti alla procedura di approvazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

  2. All'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2023» e, dopo il medesimo comma 116, è inserito il seguente:

   «116-bis. Decorso inutilmente il termine del 31 gennaio 2023 di cui al comma 116, i Ministeri vigilanti nominano un commissario ad acta. Il commissario, entro tre mesi, adotta le modifiche statutarie previste dalla legge e le sottopone all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509»;

   b) dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

Art. 59-bis.
(Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario)

  1. All'articolo 8, comma 6, lettera a), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) le parole: «prima dell'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»;

   c) all'articolo 69, sopprimere il comma 2;

   d) dopo l'articolo 73, inserire il seguente:

Art. 73-bis.
(Promozione e sostegno delle comunità dei territori delle fondazioni di origine bancaria in difficoltà attraverso la fusione degli enti)

  1. Nel caso di operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, alle fondazioni bancarie incorporanti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di fondazioni e casse di risparmio Spa (ACRI).
  2. Ai fini della definizione recata al comma 1, si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2021, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2017-2021, hanno subìto, rispetto al quinquennio 2012-2016, una riduzione di almeno il 30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.
  3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è assegnato fino a esaurimento delle risorse annue disponibili, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui al medesimo comma 1. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, comunica con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta riconosciuto a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 5. Entro i successivi sessanta giorni dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda al versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a riconoscere, nei limiti dell'importo resosi disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.
  4. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è avvenuto il riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, nei quali il credito è utilizzato. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni incorporanti a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 5. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 6, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
  6. Le risorse stanziate ai sensi del comma 3 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio» aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.

   e) dopo l'articolo 74, inserire i seguenti:

Art. 74-bis.
(Fondazione Centro Italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore)

  1. È istituita la fondazione denominata Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore.
  2. Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'università e della ricerca. La vigilanza della fondazione è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono approvati gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione, sono nominati gli organi sociali e ne sono determinati i compensi e sono altresì disciplinati i criteri e le modalità per l'adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attività della stessa.
  4. Il patrimonio della fondazione è costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 2 e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività della fondazione possono essere finanziate, oltre che tramite le risorse facenti parte del patrimonio di cui al primo periodo, anche da ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.
  5. Alla fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro della cultura, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del Codice civile.
  6. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione, mediante convenzione, può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti di ricerca.
  7. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 6 e dal decreto di cui al comma 3, la fondazione è regolata dal codice civile. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
  8. Per la costituzione e il funzionamento della fondazione è autorizzata la spesa in conto di capitale di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.
  9. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione.
  10. Agli oneri di conto capitale derivanti dal comma 8 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

Art. 74-ter.
(Nuova Sabatini).

  1. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
  2. Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, previsto dai decreti attuativi adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 74-quater.
(Misure a sostegno del credito alle esportazioni)

  1. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi» sono sostituite dalle seguenti: «in linea con le migliori pratiche di mercato»;

   b) le parole: «approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessa, per informativa, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, unitamente al Piano strategico annuale e al piano previsionale dei fabbisogni finanziari, ai sensi dell'articolo 17».

  2. Per l'anno 2023, nelle more della definizione ed approvazione della nuova metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, considerato l'attuale contesto di volatilità dei tassi di interesse, il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, può implementare strategie flessibili di copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio che, in linea con le migliori pratiche di mercato e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assicurino la continuità operativa e la sostenibilità del fondo di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

   f) dopo l'articolo 78 è inserito il seguente:

Art. 78-bis.
(Efficientamento degli organismi e delle attività in ambito agricolo. Rifinanziamento del fondo Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

  1. Al fine di razionalizzare la spesa, semplificare gli adempimenti e incrementare l'efficienza nell'erogazione delle misure di sostegno finanziario da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e degli enti dallo stesso controllati o vigilati, il Ministro del medesimo Ministero provvede, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ricognizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il suddetto Ministero e degli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati, alla revisione della rispettiva composizione e delle modalità di funzionamento, controllo e rendicontazione, in ogni caso eliminando ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato per i componenti, con facoltà di modificarne altresì la composizione, di trasformarne le finalità e le funzioni, di istituire nuovi organismi con apposita missione, di accorpare ovvero sopprimere quelli reputati non utili o funzionali per il migliore perseguimento dell'azione amministrativa e la più efficiente gestione delle risorse finanziarie e, quanto agli organi degli enti, di revocare eventualmente gli incarichi conferiti. All'attuazione della presente disposizione il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si provvede alla ricognizione, alla razionalizzazione e alla semplificazione degli adempimenti previsti per gli operatori del settore e all'incremento dell'efficienza delle connesse attività amministrative, anche attraverso il collegamento delle banche di dati, dei registri e degli elenchi esistenti, al fine di conseguire più efficienti modalità di controllo, di rendicontazione e di gestione delle erogazioni in agricoltura, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura continua a provvedere senza soluzione di continuità alle erogazioni delle risorse di cui all'articolo 226 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili fino alla data determinata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  4. Per le attività di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

   g) all'articolo 79 apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1:

   a) alla lettera b):

    1) al capoverso comma 6-bis, primo periodo, dopo le parole: «anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali» sono inserite le seguenti: «e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016»;

    2) al capoverso comma 6-ter, primo periodo, dopo le parole: «presente articolo» sono inserite le seguenti: «, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,» e le parole: «di lavori i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente, anche tramite accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, siano stati pubblicati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022»;

   b) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

    b-bis) al comma 8, le parole: «già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021»;

    b-ter) al comma 12, secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

    b-quater) al comma 13, le parole: «del biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «del triennio 2022-2024».

   h) all'articolo 80 apportare le seguenti modificazioni:

  al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) il rendimento rispetto ai criteri costi-efficacia e costi-benefìci, misurato secondo le tecniche valutative richieste per ciascuna tipologia di opera, tenuto conto degli standard internazionali riconosciuti, laddove rilevanti»;

   b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «per i quali non siano stati adottati strumenti amministrativi di programmazione e, sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti» con le seguenti: «per i quali non siano stati adottati strumenti amministrativi di programmazione o sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti».

   i) dopo l'articolo 87 inserire il seguente:

Art. 87-bis.
(Gestione Funivia Savona-San Giuseppe)

  1. All'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7 dopo le parole: «4.000.000 di euro per l'anno 2020» inserire le seguenti: «e di 300.000 euro per l'anno 2023»;

   b) al comma 7-bis, dopo le parole: «il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale,» sono inserite le seguenti: «in qualità di Commissario straordinario,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Commissario straordinario, ai fini dell'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, di servizi e forniture, dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione e di acquisizione di servizi di supporto tecnico e project management, nonché per l'affidamento del servizio a un nuovo concessionario e per l'esecuzione dei relativi contratti, opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato»;

   c) dopo il comma 7-quinquies sono inseriti i seguenti:

   «7-sexies. Al fine di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica dell'impianto funiviario di Savona, di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 7-bis, nella quale confluiscono le risorse di cui ai commi 7-quater e 7-quinquies. Tale contabilità cessa al termine del commissariamento di cui al comma 7-bis.
   7-septies. Gli interventi di cui al comma 7-sexies sono sottoposti alle procedure di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il commissario di cui al comma 7-bis, entro il 30 giugno 2023, effettua una ricognizione, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli interventi in corso di realizzazione e quelli da realizzare, con indicazione dei relativi costi e dei codici unici di progetto, e provvede all'allineamento di tali informazioni, nonché delle altre informazioni procedurali e finanziare nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».

  2. All'articolo 16, comma 3-sexies, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 280.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

   l) dopo l'articolo 92 inserire il seguente:

Art. 92-bis.
(Rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

  1. Ai fini del consolidamento dei poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Autorità è autorizzata ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato di cui n. 1 Dirigente, n. 11 funzionari di II, n. 11 funzionari di III e n. 7 assistenti.
  2. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  3. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  4. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.403.818 per l'anno 2023, euro 1.444.633 per l'anno 2024, euro 1.483.106 per l'anno 2025, euro 1.561.448 per l'anno 2026, euro 1.610.455 per l'anno 2027, euro 1.660.279 per l'anno 2028, euro 1.720.409 per l'anno 2029, euro 1.772.078 per l'anno 2030, euro 1.827.599 per l'anno 2031 e euro 1.879.297 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

   m) dopo l'articolo 97 è aggiunto il seguente:

Art. 97-bis.
(Incremento delle risorse per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 7 della legge n. 362 del 1999, concernente incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della salute)

  1. Le risorse per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 17, comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, all'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 1, commi 355 e 356, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si intendono comprensive della quota da destinare, a decorrere dall'anno 2023, al trattamento economico accessorio del personale interessato, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

   n) all'articolo 99 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, capoverso 5-quater, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 maggio» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «15 aprile»;
   b) al comma 1, capoverso 5-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 maggio» e le parole: «31 luglio» con le seguenti: «30 giugno» e il periodo: «Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per i primi tre anni scolastici si applica un correttivo non superiore all'1 per cento, anche prevedendo forme di compensazione interregionale.» con le seguenti parole: «, nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale»;
   c) al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel fondo istituito ai sensi del primo periodo confluiscono le eventuali economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previo accertamento operato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
   d) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

   «2-bis. Le contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, possono innalzare la percentuale delle risorse complessive del fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall'articolo 42, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'Area istruzione e ricerca, stipulato l'8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022».

   o) all'articolo 101, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

   «3-bis. Al fine di dare ulteriore sostegno e impulso alla riorganizzazione, anche economico-finanziaria, e al rilancio delle attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ai sensi dell'articolo 1, comma 315, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al CNR è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2023 di 15 milioni di euro.
   3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
   3-quater. I compensi e i rimborsi di spese spettanti ai componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti tecnico-scientifici e amministrativo-contabili incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   3-quinquies. A decorrere dall'anno 2023 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di 149.377 euro annui».

   p) alla parte prima, titolo VII, dopo l'articolo 101, inserire i seguenti:

Art. 101-bis.
(Disposizioni concernenti le università non statali legalmente riconosciute)

  1. All'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «non superiore al 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 30 per cento».

Art. 101-ter.
(Promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi negli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca)

  1. All'articolo 1, comma 310, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca delle risorse di cui alla presente lettera».
  2. Le risorse di cui al comma 1, non ancora assegnate, sono ripartite tra gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca con decreto dirigenziale in proporzione alle assegnazioni ordinarie dell'anno 2022 di cui al fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

   q) all'articolo 107, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di assicurare la continuità della promozione e del sostegno delle attività di soggetti pubblici e privati nello sport e nella cultura, l'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, opera nel settore del credito e, all'esito della procedura di cui al comma 6-ter, è trasformato in società per azioni di diritto singolare, denominata «Istituto per il credito sportivo e culturale Spa», che succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e negli obblighi dell'Istituto medesimo esistenti alla data di efficacia della trasformazione.
  6-ter. In deroga all'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in società per azioni è realizzata sulla base di un progetto deliberato dal consiglio di amministrazione, ai sensi del decreto di cui al comma 6-octies, che definisce il programma e lo statuto della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa. La trasformazione si attua con atto pubblico, all'esito della procedura di autorizzazione dell'autorità di vigilanza competente in materia creditizia e in conformità con la disciplina vigente.
  6-quater. La società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa persegue una missione di pubblico interesse esercitando l'attività bancaria finalizzata allo sviluppo e al sostegno dei settori dello sport e della cultura, mediante la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di depositi e in ogni altra forma, l'esercizio del credito e di ogni altra attività finanziaria nonché la promozione, secondo logiche e a condizioni di mercato, dello sviluppo di attività finanziarie e di investimento nei predetti settori, informando la propria attività alla responsabilità sociale e allo sviluppo sostenibile, in favore di soggetti pubblici o privati. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, la società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa può compiere, nei limiti della disciplina vigente, ogni operazione strumentale, connessa e accessoria, anche per il tramite di società controllate, comprese la promozione e la gestione di fondi mobiliari e immobiliari nonché le operazioni commerciali, industriali, ipotecarie, mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e passive.
  6-quinquies. Le azioni della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e agli altri soggetti pubblici e privati che partecipano al capitale dell'Istituto per il credito sportivo, proporzionalmente alla partecipazione detenuta nel medesimo Istituto alla data di efficacia della trasformazione. Il controllo della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa è riservato al Ministero dell'economia e delle finanze e ai soggetti privati è consentito soltanto, in ogni caso, detenere quote complessivamente di minoranza del capitale della medesima società.
  6-sexies. Alla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa è assegnata la gestione a titolo gratuito dei fondi speciali previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, dall'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché dall'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con apposite convenzioni vengono stabilite e disciplinate le specifiche attività comprese nella gestione a titolo gratuito dei citati fondi speciali.
  6-septies. Per la gestione dei fondi speciali di cui al comma 6-sexies, la società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa istituisce gestioni separate ai fini di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi, ispirate a criteri di trasparenza. Al Ministero per lo sport e i giovani e al Ministero della cultura spetta il potere di indirizzo delle rispettive gestioni separate di cui al presente comma. Sino alla trasformazione, l'Istituto per il credito sportivo continua a gestire i fondi speciali di cui al comma 6-sexies secondo le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  6-octies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero per lo sport e i giovani, con uno o più decreti di natura non regolamentare, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della cultura, sentita la Banca d'Italia, stabilisce:

   a) i principi di governo della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa concernenti la composizione e la nomina degli organi di amministrazione e controllo in coerenza con le finalità istituzionali e l'assetto proprietario, la destinazione dell'utile di esercizio e le modalità per garantire la vigilanza sull'attività da parte delle Autorità competenti;
   b) i criteri di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi per la gestione dei fondi speciali di cui al comma 6-sexies;
   c) lo schema dell'atto costitutivo e del nuovo statuto della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, comprese le procedure per le loro successive modifiche;
   d) le modalità e i criteri di nomina e di insediamento degli organi sociali della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa e degli organi di gestione e controllo dei fondi speciali di cui al comma 6-sexies. La nomina dei componenti degli organi sociali è deliberata a norma del codice civile e secondo le previsioni contenute nello statuto sociale;
   e) gli strumenti di raccolta e le eventuali tipologie di operazioni di credito previste ai sensi del comma 6-quater con riferimento alle quali potranno essere disposti interventi di sostegno pubblico.

  6-novies. Alla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla medesima società non si applicano le disposizioni previste dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Resta ferma l'applicazione degli articoli 3, comma 7, e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il controllo della Corte dei conti sulla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa per le attività di cui ai commi 6-sexies e 6-septies è esercitato secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

   r) all'articolo 117, sostituire le parole: di 3 milioni di euro per l'anno 2023, di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 22 milioni di euro per l'anno 2025, con le seguenti: di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 9 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21 milioni di euro per l'anno 2025.

   s) dopo l'articolo 118 sono inseriti i seguenti:

Art. 118-bis.
(Adeguamento del sistema di allarme pubblico IT-Alert)

  1. Allo scopo di consentire l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera uuu), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il successivo trasferimento nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile.

Art. 118-ter.
(Fondo per le strutture alloggiative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di fare fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per la costruzione o per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare in uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per le esigenze del medesimo Corpo, con una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

   t) dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.
(Misure per la funzionalità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

  1. Nei limiti della dotazione organica come rideterminata dal comma 2 del presente articolo, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire uno o più concorsi pubblici o a scorrere le graduatorie vigenti e ad assumere 100 unità di personale da inquadrare nell'area degli assistenti per l'anno 2023 e 420 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari per l'anno 2024, in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021.
  2. Nella quarta colonna della tabella 1 annessa al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dal 1° ottobre 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le cifre: «1.811», «3.303» e «4.613» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1.911», «3.403» e «4.713»;
   b) con efficacia dal 1° ottobre 2024 le parole: «Dotazione organica dal 1° ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Dotazione organica dal 1° ottobre 2024», le cifre: «1.473», «3.303» e «4.613» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1.893», «3.823» e «5.133».

  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 937.655 per l'anno 2023, di euro 8.516.238 per l'anno 2024 e di euro 22.813.099 annui a decorrere dall'anno 2025.
  4. È autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2023 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.

   u) all'articolo 143, sopprimere il comma 8.

   v) dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Istituzione della segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP)

  1. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una segreteria tecnica, della quale si avvalgono la Cabina di regia di cui al comma 2 dell'articolo 143 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 7 del medesimo articolo 143.
  2. La segreteria tecnica di cui al comma 1 è costituita da un contingente di dodici unità di personale, di cui un'unità con incarico dirigenziale di livello generale scelta tra soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in uffici aventi competenza in materia di finanza degli enti territoriali e federalismo fiscale, un'unità con incarico dirigenziale di livello non generale e dieci unità di livello non dirigenziale. Le predette unità sono individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, e sono collocate fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. La dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è conseguentemente incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale e di un posto di funzione dirigenziale non generale. I predetti incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis o 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Al finanziamento delle spese di funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. All'attività della segreteria tecnica partecipano un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nonché un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno dell'Unione delle province d'Italia e uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai rappresentanti di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  4. Ai fini del supporto tecnico della Ragioneria generale dello Stato al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 143 nonché per la realizzazione delle missioni M1C1-119 e M1C1-120 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a reclutare un contingente di 10 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 379.000 per l'anno 2023 e di euro 505.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
  5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 176.000, di cui euro 150.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 4 ed euro 26.000, nonché di euro 5.100 annui a decorrere dall'anno 2024, per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma. È altresì autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, la spesa di euro 30.000 per la corresponsione dei compensi dovuti al medesimo personale per le prestazioni di lavoro straordinario.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, pari a euro 1.734.000 per l'anno 2023 e a euro 1.689.100 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a euro 585.000 per l'anno 2023 e a euro 540.100 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

   z) dopo l'articolo 153, inserire il seguente:

Art. 153-bis.
(Potenziamento della Corte dei conti)

  1. Al fine di realizzare le complesse attività istituzionali connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, la Corte dei conti è autorizzata, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il seguente contingente di personale: 13 dirigenti di seconda fascia, 104 unità da inquadrare nell'area dei funzionari e 242 unità da inquadrare nell'area degli assistenti, secondo il sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021. Il reclutamento del predetto contingente di personale avviene, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della vigente dotazione organica della Corte dei conti, attraverso l'attivazione di procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 13.796.000 per l'anno 2023, di cui euro 700.000 per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche ed euro 819.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal medesimo comma 1, e pari a euro 16.534.000 annui a decorrere dall'anno 2024, di cui euro 164.000 per oneri di funzionamento, si provvede con le risorse finanziarie disponibili, iscritte nel bilancio della Corte dei conti. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1 e del presente comma si provvede, quanto a euro 7.842.000 per l'anno 2023 e a euro 8.595.000 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

  Conseguentemente:

   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

    2023: –9.450.000;
    2024: –10.805.000;
    2025: –10.805.000.

   alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

    2023: –1.437.655;
    2024: –9.016.238;
    2025: –23.313.099.

   alla Tabella A, voce Ministero dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

    2023: –149.377;
    2024: –149.377;
    2025: –149.377.

   alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

    2023: –5.000.000;
    2024: –5.000.000.

   alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione:

    2023: –300.000.

   alla Tabella B, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni:

    2023: –15.000.000;
    2024: –15.000.000.

Il Governo